Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 209
Installazione di antenne riceventi del
servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di
comunicazione elettronica.
1. I proprietari di
immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla
loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso
destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione
dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi
sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso
della proprietà, secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprietà
medesima od a terzi.
3. Si applicano
all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonche' il settimo comma
dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono
essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.
5. Nel caso di antenne
destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e' necessario
il consenso del proprietario o del condominio, cui e' dovuta un'equa indennità
che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità
giudiziaria.
Art. 91
Limitazioni legali della proprietà
1. Negli impianti di reti
di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o
cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario,
sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei
lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a
prospetto.
2. Il proprietario od il
condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al
passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua
proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o
dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra
installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso
della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario e'
tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale
dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per
l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal
presente articolo al proprietario non e' dovuta alcuna indennità.
6. L'operatore incaricato
del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali
impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle
infrastrutture.
Art. 92
Servitù
7. Il proprietario ha
sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa
importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei
cavi, ne' per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente
stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che
costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha
ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di
essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta,
detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
9. La giurisdizione in
materia di imposizione di servitù spetta in via esclusiva al giudice
amministrativo.